COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN LEONARDO – GARA SAN LEONARDO / STAR 92 DEL 14.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN LEONARDO – GARA SAN LEONARDO / STAR 92 DEL 14.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità, nella parte relativa alla richiesta di riduzione della squalifica, a carico del calciatore Romano Emanuele, per due giornate di gara. Invero, l’art. 41, comma 3, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, esclude la possibilità di proporre reclamo avverso le sanzioni, a carico di calciatori, fino a due giornate di gara. Quanto alle altre sanzioni impugnate, ovvero la squalifica per sei giornate di gara ai calciatori D’Aiello Saverio e Tella Duno, nel reclamo non si evince alcun elemento idoneo a confutare quanto descritto dall’arbitro nel referto di gara e, pertanto, questa C.D ritiene eque e commisurate, in rapporto al comportamento assunto dai calciatori, le decisioni del Giudice Sportivo. Per ciò concerne, invece, la segnalazione del reclamo, in merito alle espulsioni dei sigg. Monichetti e Greco (della società reclamante), non riportate nel Comunicato Ufficiale, ma debitamente annotate sul referto di gara, si fa presente che l’art. 14, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che “al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. L’omessa digitazione elettronica delle due squalifiche, dunque, non ha alcuna rilevanza. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, per quel che concerne la squalifica del calciatore Romano Emanuele; di rigettarlo, nella parte relativa alla richiesta di riduzione di squalifica dei calciatori D’Aiello e Tella; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società San Leonardo.
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