COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CEPPALONI FIVE – GARA APICE / CEPPALONI FIVE DEL 10.02.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CEPPALONI FIVE – GARA APICE / CEPPALONI FIVE DEL 10.02.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, osserva: la società Ceppaloni Five ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 15.02.2007, pag. 1722, relative alla gara Apice / Ceppaloni Five del 10.02.2007. In via specifica, la reclamante si è opposta alla sanzione dell’obbligo di disputa delle gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, nonché a quella accessoria dell’ammenda di euro 500,00. La società reclamante ha esposto, nel suo atto d’impugnazione, una serie di motivazioni, alcune delle quali obiettivamente pretestuose, come, ad esempio, la circostanza che i suoi sostenitori, essendo tutti amici e parenti dei dirigenti e dei calciatori, non potessero essere minimamente pericolosi, o in grado di rendersi protagonisti di azioni negative. Da tale argomentazione, la reclamante ha ritenuto di dedurre che gli atti posti in essere dal pubblico (sputi, offese, minacce e lanci di petardi) dovessero essere addebitati ai sostenitori della società ospitante e non a quelli della società reclamante. V’è di più: la reclamante invoca una presunta giurisprudenza favorevole, nel senso che, allorquando atti antisportivi vengano “commessi dai propri tifosi in campo esterno”, debba essere “riconosciuta l’attenuazione delle responsabilità, laddove, come nella vicenda in esame, l’organizzazione della gara sia rimessa alla esclusiva competenza della Società ospitante”. La reclamante fa riferimento, diretto e specifico, a vicende verificatesi nell’ambito del calcio professionistico, che, com’è di assoluta evidenza, non può di certo essere comparato con quello dilettantistico, a maggior ragione se di base. Quest’ultimo, invero, ha il dovere di ispirarsi a principi etico-sportivi più rigorosi, anche a voler prescindere dalla considerazione in ordine alla ben diversa entità delle masse dei tifosi delle società professionistiche, rispetto ai gruppi, quasi sempre di ridotta entità, dei sostenitori del calcio di base. Peraltro, con atto integrativo, la reclamante ha meglio puntualizzato la propria linea difensiva, sottolineando le peculiarità dell’attività dilettantistica, per l’appunto, di base, rispetto a quella professionistica, con particolare riferimento alla positiva posizione della società agli effetti disciplinari, nel senso dell’insussistenza di precedenti a carico. Questa Commissione Disciplinare osserva: la circostanza che la reclamante abbia “condotto la gara”, ovvero sia stata in vantaggio di punteggio per tutta la sua durata, non può di certo essere considerata circostanza decisiva, in senso favorevole alla società Ceppaloni Five, anche alla luce di numerosissimi episodi di segno contrario. Tuttavia, appare conforme ad equità – innanzitutto in considerazione della positiva posizione della società agli effetti disciplinari, ovvero in ordine ai precedenti a suo carico – determinare la riduzione delle sanzioni, sia la principale (obbligo di disputare le gare interne, in campo neutro ed in assenza di pubblico), che si ritiene giusto ridurre a tutto il 31.05.2007, sia quella accessoria dell’ammenda, che si stima dover ridurre ad euro 350,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ceppaloni Five, di ridurre al 31.05.2007 l’obbligo, a carico della reclamante, di disputare le proprie gare interne in campo neutro ed in assenza di pubblico, nonché di ridurre ad euro 350,00 la sanzione pecuniaria, accessoria; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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