COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FELDI EBOLI C/5 – GARA GAMET / FELDI EBOLI DEL 26.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FELDI EBOLI C/5 – GARA GAMET / FELDI EBOLI DEL 26.03.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La società reclamante lamenta che alla gara in oggetto abbia partecipato, per la società Gamet il calciatore Massimo Sirignano, nato il 7.03.1972, squalificato fino al 18.04.2007. Il ricorso è fondato, atteso che il calciatore Sirignano, come da pubblicazione sul C.U. n. 82 del 22.03.2007, era stato squalificato fino al 18.04.2007. Egli, di conseguenza, è stato utilizzato dalla società Gamet, nella gara in esame, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Feldi Eboli C/5, di infliggere alla società Gamet, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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