COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MORCONE – GARA SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO / MORCONE DEL 24.03.2007 – 1^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MORCONE – GARA SAN GIOVANNI DI SAN GIORGIO / MORCONE DEL 24.03.2007 – 1^ C. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, rileva che il reclamo medesimo è fondato. Con l’atto d’impugnazione in esame, la società Morcone si è opposta alla delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 84 del 29.03.2007, pag. 2182, con la quale era stata disposta la ripetizione della gara, di cui in epigrafe, in quanto “l’arbitro, nel corso della gara, ammoniva due volte il calciatore n. 16 della società ospitante, sig. Centrella Vincenzo, senza espellerlo, incorrendo in un evidente errore tecnico”. Per il vero, effettivamente il calciatore innanzi nominato, come da espressa indicazione nel referto arbitrale, risulta essere restato indebitamente in campo, dal 24’ del secondo tempo in poi, ovvero da quando gli era stata notificata la seconda ammonizione, nel corso della medesima gara. È di tutta evidenza l’errore tecnico, nel quale è incorso l’arbitro, che se ne è avveduto soltanto all’atto della redazione del rapporto ufficiale di gara. Tuttavia, l’errore tecnico in argomento configura un fattore che, inconfutabilmente, avrebbe potuto soltanto avvantaggiare la società San Giovanni di San Giorgio e non di certo sfavorirla. Essa, invero, ha indebitamente proseguito la gara in esame in dieci calciatori, anziché in nove, ovvero con uno ancora in meno. È da aggiungere che, all’atto della mancata notifica dell’espulsione per seconda ammonizione, il punteggio della gara era già di 1-2, a favore della società Morcone. Il risultato finale è stato di 1-4: in termini espliciti, nonostante l’indebita presenza in campo del calciatore in argomento, la società Morcone (che dall’espulsione del calciatore medesimo si sarebbe potuta soltanto avvantaggiare) ha realizzato altre due reti. Non è umanamente ipotizzabile, al riguardo, che l’eventuale espulsione (atto dovuto, da parte del direttore di gara, ma erroneamente omesso) del calciatore Centrella Vincenzo avrebbe potuto produrre un vantaggio alla società di appartenenza. Il diritto sportivo, come qualsiasi branca o settore del diritto, è logica. Oltretutto, nella vicenda non può, in alcun modo, rinvenirsi una qualsiasi forma di responsabilità, anche oggettiva, della società Morcone. Semmai, deve rilevarsi che sia il calciatore in argomento, sia i suoi compagni di squadra, sia il capitano della società San Giovanni di San Giorgio, sia il suo dirigente accompagnatore ufficiale ed il suo tecnico, hanno ritenuto, in violazione del fair-play, di non segnalare all’arbitro l’errore, nel quale era incorso. La costante ed univoca giurisprudenza della C.A.F., in ordine a casi analoghi, è ovviamente nel senso che, in circostanze in cui l’eventuale errore tecnico dell’arbitro non possa incidere sull’esito della gara, esso non possa – sarebbe davvero beffardo un orientamento diverso – essere giudicato idoneo a modificare il risultato acquisito sul campo. Questa Commissione Disciplinare ritiene, di conseguenza, che l’impugnata delibera del Giudice Sportivo debba essere riformata, con la revoca della decisione di ripetizione della gara ed il ripristino del risultato acquisito sul campo (1-4, a favore della società Morcone). P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Morcone, di revocare la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Campania di disporre la ripetizione della gara; che sia ripristinato il risultato acquisito sul campo (1-4 a favore della società Morcone); nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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