COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COMP. BASSO CILENTO – GARA PADULA / COMP.BASSO CILENTO DEL 25.02.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO COMP. BASSO CILENTO – GARA PADULA / COMP.BASSO CILENTO DEL 25.02.2007 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società Padula, rileva che il reclamo medesimo è fondato. La società reclamante lamenta che alla gara in oggetto abbia partecipato, a favore della società Padula, il calciatore Cetrangolo Francesco, nato il 21.06.1975, benché fosse stato squalificato per una gara per somma di ammonizione nell’ultima giornata del Campionato di Prima Categoria (stagione sportiva 2005/2006) e mai scontata fino alla gara in esame. Il ricorso è fondato. Esperiti gli opportuni accertamenti, il calciatore Cetrangolo Francesco era stato effettivamente squalificato per una gara per somma di ammonizioni, come dal C.U. n. 97 del 5.05.2006 (stagione sportiva 2005/2006), come calciatore della società Torre Orsaia. In occasione della prima gara immediatamente successiva della sua società di appartenenza, Cicerale / Torre Orsaia del 7.05.2006, il calciatore non ha scontato la sanzione, in ragione della rinuncia alla gara da parte della medesima società Torre Orsaia, con conseguenziale, mancata espiazione della sanzione, come dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto all’anno sportivo in corso, il calciatore in parola, quale tesserato della società Padula, ha partecipato alle seguenti gare, non scontando la squalifica residuata a suo carico dall’anno sportivo precedente: Padula / Cilento Kamaraton del 1°.10.2006 (valevole per la prima giornata del Campionato di Prima Categoria) ed a tutte le altre, di seguito elencate, in ordine di disputa: Casalvelino / Padula dell’8.10.2006; Padula / Oleastrum del 15.10.2006; Salento / Padula del 22.10.2006; Padula / Hera Argiva del 29.10.2006; Comp.Basso Cilento / Padula del 5.11.2006; Padula / Civitella 93 del 12.11.2006. In occasione di quest’ultima gara, il calciatore in argomento è stato sanzionato con la squalifica per una gara per somma di ammonizioni, pubblicata sul C.U. n. 41, del 16.11.2006. Questa seconda squalifica è stata scontata in occasione della gara Padula / Casalvelino del 26.11.2006: invero, egli non è stato inserito nella distinta di gara, né è stato utilizzato dalla società Padula. In ordine alla successiva gara, Agropoli / Padula del 19.11.2006, il calciatore non ha scontato (come dall’innanzi richiamato art. 17, comma 5, C.G.S.) la squalifica residuata a suo carico dall’anno sportivo precedente, in quanto la gara medesima non si è disputata per assenza della società Padula. Il calciatore in questione ha preso parte anche a tutte le gare di seguito elencate, successive a quelle fin qui indicate: Cicerale / Padula del 3.12.2006; Padula / Tanagro Gregoriana del 10.12.2006; Serre / Padula del 17.12.2006; Padula / Azzurra del 23.12.2006; Padula / Castelnuovo di Conza del 7.01.2007; Nemea Sapri / Padula del 13.01.2007; Cilento / Padula del 21.01.2007; Padula – Casalvelino del 28.01.2007; Padula / Salento dell’11.02.2007; Hera Argiva / Padula del 18.02.2007. Infine, egli ha partecipato alla gara in epigrafe. Pertanto, il calciatore Cetrangolo Francesco aveva scontato, alla data di disputa della gara di cui al reclamo in esame, una sola delle due giornate di squalifica che gravavano a suo carico. Quanto alla circostanza, dedotta dalla società Padula, di non aver mai ricevuto la raccomandata postale del reclamo in argomento, da accertamenti esperiti da questa C.D. è risultato che il plico, di cui alla ricevuta allegata dalla società reclamante ai motivi inoltrati a questa C.D., è stato recapitato alla società Padula in data 21.03.2007. Di conseguenza, in ragione dell’utilizzo, del calciatore più volte nominato, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, la società Padula deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Comp. Basso Cilento, di infliggere alla società Padula, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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