COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PASSO ECLANO – GARA DOTOLO CALCIO / PASSO ECLANO DEL 18.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PASSO ECLANO – GARA DOTOLO CALCIO / PASSO ECLANO DEL 18.03.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla documentazione pervenuta dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e dal Comitato Provinciale di Avellino, è risultato che il calciatore Sorrentino Andrea, nato il 2.11.1963, alla data del 18.03.2007 non era tesserato per la società Dotolo Calcio e non poteva quindi partecipare alla gara in oggetto. Alla stessa gara non poteva partecipare neppure il calciatore Tammaro Domenico, nato il 24.10.1985, che non aveva scontato le due squalifiche inflittegli dal Giudice Sportivo del C.P. Avellino: la prima, fino al 28.02.2007; la seconda, per una gara, per cumulo di ammonizioni (entrambe pubblicate sul C.U. n. 12 del 21.12.2006 del C.P. Avellino, pag. 136). Di conseguenza, il calciatore non era legittimato a partecipare, a gare ufficiali, fino a quella successiva alla data di scadenza del richiamato, primo provvedimento disciplinare a suo carico. Egli, viceversa, ha partecipato sia alla gara immediatamente successiva alla sanzione (Dotolo Calcio / Italiana Torricella del 4.03.2007), sia a quella ancora susseguente (Atletico Luogosano / Dotolo Calcio dell’11.03.2007), sia a quella, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, in ragione dell’utilizzo, del calciatore più volte nominato, in posizione irregolare agli effetti disciplinari, la società Dotolo Calcio deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Passo Eclano, di infliggere alla società Dotolo Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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