COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALE MACCABEI – GARA CASALE MACCABEI – CAMPOLI M.T. DEL 12.04.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASALE MACCABEI – GARA CASALE MACCABEI – CAMPOLI M.T. DEL 12.04.2007 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, sentita la società reclamante, osserva: la società Casale Maccabei ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 88 del 12.04.2007, alla pag. 2322, con la quale era stata inflitta, alla società Casale Maccabei medesima, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con le sanzioni accessorie di euro 500,00 e dell’obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse. La vicenda, ad avviso di questa C.D., deve essere scissa in due aspetti. Sul primo, che concerne le sanzioni accessorie innanzi richiamate (ammenda di euro 500,00 ed obbligo di disputare due gare interne a porte chiuse), questa C.D. ritiene che la commisurazione individuata dal Giudice Sportivo debba essere confermata, in quanto corrispondente alla gravità della vicenda, così come risultante dal rapporto arbitrale ed, almeno in misura parziale (ma ampiamente giustificativa delle sanzioni medesime), dalla stessa documentazione, prodotta dalla società reclamante. Quanto al secondo aspetto, ovvero quello relativo all’influenza in ordine al regolare svolgimento della gara, la probante documentazione prodotta dalla società Casale Maccabei presso questa C.D. appare in palese, netto contrasto con alcuni punti essenziali del referto arbitrale, che avevano determinato, in tutta evidenza, la decisione del Giudice Sportivo di infliggere gara persa alla società Casale Maccabei. Inoltre, è stata depositata, presso questa C.D., dalla società Casale Maccabei, una dichiarazione, a firma del presidente della società Campoli M.T., con la quale viene negata la presentazione di controdeduzioni che, viceversa, sono pervenute a questa C.D., sia pure oltre i termini temporali di tre giorni, prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 34, comma 3). Le richiamate circostanze impongono accertamenti, di esclusiva competenza dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. Si dispone, pertanto, che il fascicolo d’ufficio venga rimesso al medesimo Ufficio Indagini, per gli accertamenti, sia in ordine all’effettiva incidenza dei fatti sulla regolarità della gara e sulla sua impossibilità di prosecuzione, sia in ordine alla veridicità delle controdeduzioni della società Campoli M.T. e sulla reale origine della loro spedizione, nell’ipotesi che il relativo atto risulti apocrifo. Dispone che ogni decisione, in ordine agli aspetti appena enunciati, con particolare riferimento alla decisione del Giudice Sportivo, di gara persa a carico della società Casale Maccabei, sia sospesa, in attesa dell’esito degli accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Casale Maccabei, in ordine all’ammenda di euro 500,00 ed all’obbligo di disputa di due gare a porte chiuse; di disporre la trasmissione del fascicolo d’ufficio, relativo alla gara in esame, all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti specificati nella parte motiva; di sospendere ogni decisione, in ordine alla decisione del Giudice Sportivo di gara persa a carico della società Casale Maccabei, nonché in ordine agli altri aspetti enunciati nella parte motiva, in attesa dell’esito degli accertamenti da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it