COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIRIGNANO – GARA G.CAROTENUTO / SIRIGNANO DEL 15.04.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SIRIGNANO – GARA G.CAROTENUTO / SIRIGNANO DEL 15.04.2007 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Sirignano in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 75 dell’8.03.2007 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo) presso il C.R. Campania, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, relativo ai provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia dei motivi di reclamo alla società controparte, nell’ipotesi che con il reclamo medesimo si chieda la modifica del risultato acquisito sul campo (art. 42, comma 6, C.G.S.). Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata in data 26.04.2007. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Sirignano.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it