COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA MARCHESA / LEOPARDI CALCIO DEL 15.04.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 04 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LEOPARDI CALCIO – GARA MARCHESA / LEOPARDI CALCIO DEL 15.04.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, i calciatori Cirillo Angelo, nato il 20.01.1984, e Liguori Alfonso, nato il 18.05.1982, sono stati utilizzati dalla società Marchesa, in occasione della gara in esame, in posizione regolare. I predetti calciatori, erroneamente, sul C.U. n. 88 del 12.04.2007, pag. 2326, sono stati indicati quali calciatori non espulsi dal campo e squalificati per una gara, per recidività in ammonizioni. Infatti, con successivo Comunicato Ufficiale n. 89 del 13.04.2007, pag. 2334, questo C.R. ha precisato “che i calciatori squalificati sono solo i primi nominativi della colonna di sinistra, fin dove compare la dicitura ammonizione. Inoltre, è stato pubblicato l’elenco dei soli calciatori squalificati per cumulo di ammonizioni, con esclusione dei sopracitati calciatori”. Di conseguenza, i calciatori innanzi nominati, che non rientrano nei “primi nominati della colonna di sinistra” del citato C.U., hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Leopardi Calcio.
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