COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO SAN POTITO ULTRA – GARA ATL. SAN POTITO ULTRA / SAN FRANCESCO DEL 31.03.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATLETICO SAN POTITO ULTRA – GARA ATL. SAN POTITO ULTRA / SAN FRANCESCO DEL 31.03.2007 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, osserva: la società Atletico S. Potito Ultra ha impugnato la delibera del G.S. del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 86 del 5.4.2007, alla pag. 2259, con la quale era stata inflitta, alla società Atletico San Potito Ultra medesima, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con le sanzioni accessorie di euro 800,00 e dell’obbligo di disputare quattro gare interne a porte chiuse, nonché con le squalifiche a tesserati, pubblicate alla pag. 2262 del precitato C.U., di seguito riportate: fino al 30.09.2009, a carico del calciatore Mazza Alfredo; fino al 30.03.2008, a carico del calciatore Uletta Lionetti Agostino; fino al 30.12.2007, a carico del calciatore Mazza Lucio; fino al 30.05.2007, a carico del calciatore Iovino Paolo. La vicenda, ad avviso di questa C.D., deve essere divisa in due aspetti. Sul primo, che concerne le sanzioni accessorie innanzi richiamate (ammenda di euro 800,00; obbligo di disputare quattro gare interne a porte chiuse; le squalifiche ai calciatori, come innanzi indicati), questa C.D. ritiene che la commisurazione, individuata in prime cure dal Giudice Sportivo, debba essere confermata, in quanto corrispondente alla gravità della vicenda, così come risultante dal chiaro ed inequivoco rapporto di gara. Quanto al secondo aspetto, ovvero quello relativo allo svolgimento della gara, l’assunto della reclamante si appalesa in netto contrasto con alcuni punti essenziali del rapporto di gara. Essi, peraltro, configurano anche la motivazione, relativa alla punizione sportiva della perdita della gara: mancata collaborazione da parte dei Dirigenti della società San Potito Ultra; l’aggressione ripetuta, perpetrata ai danni dello stesso direttore di gara da parte dei calciatori del San Potito Ultra, in special modo dai quattro precedentemente elencati. Queste motivazioni, tra l’altro, avevano determinato, in tutta evidenza, la decisione del Primo Giudice Sportivo di infliggere gara persa alla società Atletico San Potito Ultra. In particolare ed in sintesi, l’arbitro è stato colpito: con un calcio alla gamba destra, che gli procurava “forte dolore”; da una energica spinta (“nel tentativo di farmi cadere”, egli aggiunge); da un altro calcio alla schiena; da “strattonamenti”, nonché è stato oggetto di reiterate, gravi minacce e del tentativo, da parte di un altro calciatore, di colpirlo “con un pungo alla nuca”. Deve anche rilevarsi la circostanza aggravante dell’assoluta inerzia dei dirigenti della società di appartenenza dei calciatori aggressori (che, addirittura, colpivano “al naso” una persona, che si era qualificata, prima dell’inizio della gara, quale presidente dell’Atletico San Potito Ultra). Sotto il profilo tecnico-sportivo, è da aggiungere che il direttore di gara ha sottolineato che tra gli aggressori rientravano anche il capitano ed il vice-capitano della società medesima, precisando, altresì, di essere stato “costretto a riprendere la gara, convalidando una rete”, nonostante egli avesse “interrotto prima il gioco”. Infine, l’arbitro ha puntualizzato che “solo la comprensione e la lealtà della società San Francesco” gli aveva permesso di disputare l’ultimo minuto, avendo sempre alle costole gli aggressori, che reiteravano le minacce”. Ne consegue che non possa essere accolta neppure la richiesta della reclamante di ripetizione della gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Atletico San Potito Ultra.
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