COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELLANA CALCIO – GARA FONTANAROSA / CASTELLANA DEL 15.02.2007 – SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELLANA CALCIO – GARA FONTANAROSA / CASTELLANA DEL 15.02.2007 – SECONDA CATEGORIA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, che ne aveva prodotto regolare richiesta, osserva: la reclamante era stata convocata da questa Commissione Disciplinare per la riunione del 26 marzo 2007 (in ordine alla quale convocazione la società reclamante ha prodotto valida giustificazione di impossibilità di presenza del presidente e legale rappresentante), quindi per la riunione del 16 aprile ed, infine, per quella del 7 maggio, alla quale la società medesima ha incaricato alla presenza un proprio assistente di fiducia, che è stato audito da questa C.D., sottolineando alcuni aspetti della vicenda. Deve anche essere precisato che questa C.D. aveva ritenuto di dover attendere la documentazione, preannunciata dalla società reclamante: ma, in ordine ad essa, la competente autorità ha formalizzato atto motivato di diniego. Nel suo reclamo, la società Castellana Calcio aveva impugnato tutte le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla gara in esame: ovvero, sia la punizione sportiva della perdita della gara, sia la sanzione pecuniaria, sia l’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse, fino al 31 marzo 2007. In relazione a tale ultima sanzione, questa C.D. non ha potuto decidere prima della sua scadenza, in ragione dell’assenza della società alla richiamata convocazione. In ogni caso, appare del tutto evidente che il reclamo in argomento si sostanzia, quasi esclusivamente, sulla preannunciata documentazione, che, si ribadisce, non è stata depositata agli atti, in quanto al suo rilascio è stato opposto il già segnalato diniego, da parte della competente autorità. È, dunque, venuta a mancare la parte fondamentale dell’atto di impugnazione. Anche alla luce della considerazione che il referto arbitrale configura fonte privilegiata di prova, dunque, deve rigettarsi il reclamo, per i due aspetti relativi alla punizione sportiva della perdita della gara e dell’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse, come innanzi specificato. Appare meritevole di accoglimento, viceversa, la richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria, che si determina di commisurare in euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la sanzione pecuniaria ad euro 300,00; di respingere nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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