COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO QUADRIVIO 2006 – GARA AMICI SANTOMENNA / QUADRIVIO DEL 1.04.07 – 3^ C. C.P. SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 10 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO QUADRIVIO 2006 – GARA AMICI SANTOMENNA / QUADRIVIO DEL 1.04.07 – 3^ C. C.P. SA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, sentito il presidente della società reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione, non sono emerse circostanze, o motivazioni, idonee a confutare quanto riportato dal direttore di gara nel referto arbitrale, che, per costante e consolidata giurisprudenza, configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Quadrivio 2006.
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