COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C.ALTO CASERTANO – GARA LIONS F.B.C. / G.C.ALTO CASERTANO DEL 7.03.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO G.C.ALTO CASERTANO – GARA LIONS F.B.C. / G.C.ALTO CASERTANO DEL 7.03.2007 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore De Matteo Giorgio, nato il 16.04.1986, espulso nella gara del 25.02.2007 e squalificato per una gara effettiva, come dal Comunicato Ufficiale n. 74 del 2.03.2007, pag. 1888, ha scontato la sanzione nella gara del 4.03.2007, Lions F.B.C. / S.Pio Mondragone, non essendo stato utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale, dalla società di appartenenza. Di conseguenza, egli aveva titolo per partecipare legittimamente alla gara in oggetto. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società G.C. Alto Casertano.
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