COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO LITOLUX – GARA INTERFRATTESE / CALCIO LITOLUX DEL 22.04.07 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO LITOLUX – GARA INTERFRATTESE / CALCIO LITOLUX DEL 22.04.07 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, prende atto che esso è stato ritualmente proposto dalla società Calcio Litolux, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di calcio a Undici e di calcio a Cinque (Maschili e Femminili) della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 75 dell’8.03.2007 del C.R. Campania. L’atto di gravame, di cui alla gara in epigrafe, è relativo alla presunta posizione irregolare dei calciatori De Rosa Mauro, nato il 18.08.1986, e Vergara Giuseppe, nato l’8.08.1982, nonché dell’assistente arbitrale di parte, sig. D’Isa Giuseppe. Questa C.D. rileva che il reclamo va dichiarato inammissibile. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta di spedizione di copia alla società controparte. Di conseguenza, è mancato il requisito essenziale per la validità del reclamo (come prescritto dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l‘addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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