COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA SCARIO / PRO MARCELLINO DEL 15.04.2007 – 2^ C.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PRO MARCELLINO CALCIO – GARA SCARIO / PRO MARCELLINO DEL 15.04.2007 – 2^ C.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, mentre risulta che i calciatori di seguito indicati sono tutti regolarmente tesserati, a favore della società Scario, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: Romano Antonio, nato il 18.07.1984 (tesserato a favore della società Scario in data 20.09.2004); Sorrento Emanuele, nato il 23.09.1981 (in data 17.01.2004), viceversa il calciatore Bruno Amerigo, nato l’11.10.1976, risulta svincolato dalla società Scario dal 17.12.2004 e non ritesserato, mentre il calciatore Menta Graziano, nato il 9.011.1987, risulta tesserato, dalla data del 25.11.2006, a favore di altra società, ed il calciatore Scarano Nicola, infine, nato il 22.07.1971, non risulta tesserato. Di conseguenza, i nominati calciatori Bruno Amerigo, Menta Graziano e Scarano Nicola hanno partecipato, alla gara in esame, in posizione irregolare. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Pro Marcellino Calcio, di infliggere alla società Scario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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