COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PASSO ECLANO – GARA PASSO ECLANO / ATL. LUOGOSANO DEL 4.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PASSO ECLANO – GARA PASSO ECLANO / ATL. LUOGOSANO DEL 4.11.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La società reclamante ha motivato il proprio atto d’impugnazione sostenendo che alla gara, di cui al reclamo in esame, abbia partecipato, a favore della società Atl. Luogosano, il calciatore Di Gregorio Gerardo, nato il 16.10.1967 (che sarebbe entrato in campo, nel primo tempo, in sostituzione di un altro calciatore), in supposta posizione irregolare, in quanto squalificato. Questa C.D., visto il referto arbitrale, fonte di prova piena e privilegiata, rileva che nessuna sostituzione è stata effettuata, dalla società Atl. Luogosano, con il calciatore Di Gregorio Gerardo. Inoltre, sentito l’arbitro a chiarimenti, in esito ad articolata istruttoria disposta da questa C.D., si rileva che egli ha confermato che, nel primo tempo di gara (ovvero, nel periodo temporale indicato dalla società reclamante), non è stata effettuata alcuna sostituzione di calciatori, da parte di entrambe le società. Di conseguenza, risulta confermato quanto già indicato nel referto di gara e nel relativi allegati, ovvero che il nominato calciatore, Di Gregorio Gerardo, non ha preso parte, neppure per una frazione minima di gioco, alla gara in esame. La sua supposta posizione irregolare, quindi, non avrebbe avuto, in ogni caso, alcuna rilevanza in ordine alla gara in esame, atteso che egli non ha partecipato alla gara. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Passo Eclano.
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