COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BACOLI – GARA REAL BACOLI / MAGIC FIVE PUTEOLANA DEL 5.05.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BACOLI – GARA REAL BACOLI / MAGIC FIVE PUTEOLANA DEL 5.05.2007 – CALCIO A CINQUE SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. La reclamante, invero, si duole della circostanza che il calciatore della società avversaria, corrispondente al nominativo di Conte Alfonso (nato il 15.02.1985), abbia partecipato alla gara de qua senza essere tesserato a favore della società Magic Five Puteolana. Dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il calciatore è stato tesserato dalla società Magic Five Puteolana in data 2.04.2007, oltre il termine consentito del 31.03.2006, così come prescritto dal C.U. n. 182/A, n. 1, lettera b), della F.I.G.C., allegato al C.U. n. 1 dell’1.07.2006 di questo Comitato Regionale Campania. Esso prescrive che “il tesseramento di calciatori non professionisti (ovvero, maggiorenni, tesserati a favore di società della L.N.D.) può essere effettuato da sabato 1° luglio 2006 a sabato 31 marzo 2007, ore 12”. Di conseguenza, la partecipazione del calciatore in parola, alla gara in esame, è irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Real Bacoli, di infliggere alla società Magic Five Puteolana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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