COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN GREGORIO – GARA PRO SPORT CAMPAGNA / SAN GREGORIO DEL 14.04.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 17 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN GREGORIO – GARA PRO SPORT CAMPAGNA / SAN GREGORIO DEL 14.04.2007 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori di seguito indicati sono tutti regolarmente tesserati, a favore della società Pro Sport Campagna, da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame: Taglianetti Alex, nato il 23.08.1989 (tesserato a favore della società Pro Sport Campagna in data 10.02.2007); Paradiso Iuri, nato il 2.01.1976 (in data 21.10.2005); Stamato Luigi, nato il 25.11.1983 (in data 24.11.2006); Di Stefano Raffaele, nato il 3.02.1977 (in data 31.10.2006); Gallo Angelo, nato il 2.06.1977 (in data 31.10.2006); Ceriello Mario, nato il 4.10.1979 (in data 16.03.2006). Di conseguenza, essi hanno partecipato in posizione regolare alla gara, di cui in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società San Gregorio.
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