COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 26 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO BAIANESE – GARA BAIANESE / INTERCAPANIA DEL 21.04.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 26 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIO BAIANESE – GARA BAIANESE / INTERCAPANIA DEL 21.04.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, che ne aveva proposto regolare richiesta, rileva che il reclamo medesimo debba essere respinto. Invero, come accertato dal Giudice Sportivo in primo grado, risulta agli atti del procedimento ricevuta postale della raccomandata indirizzata alla società, nei termini di cui alla relativa norma, con la prescrizione a versare quanto dovuto al C.R. Campania. Peraltro, ad abundantiam, appare opportuno rilevare che la firma per ricevuta, relativa alla raccomandata del 31.03.2007, n. 2607-2-9, é identica a quella apposta dal sig. De Gennaro Carmine in sede di escussione presso questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, con la conferma delle impugnate decisioni del Giudice Sportivo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Baianese.
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