COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 26 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI SOCIETÀ PIANURA ED INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA PIANURA / INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 15.05.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – FASE DEI PLAY-OFF

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 105 del 26 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMI SOCIETÀ PIANURA ED INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA PIANURA / INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 15.05.2007 – CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA – FASE DEI PLAY-OFF La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, sentite le due società, che ne avevano proposto regolare richiesta, auditi i Commissari di Campo impegnati in occasione della gara, in via preliminare dispone la riunione dei due distinti atti d’impugnazione, in ragione della loro evidente connessione. In via preliminare, deve sottolinearsi che la documentazione esibita dalla società Pianura non appare congrua, in quanto non sussiste certezza in ordine alla sua esatta corrispondenza, sia in relazione alla temporalità, sia in riferimento ai luoghi degli episodi contestati. Devono necessariamente essere sottolineati, altresì, i seguenti aspetti: che non possa trovare accoglimento la tesi delle due reclamanti, finalizzata alla minimizzazione dei fatti refertati dai Commissari di Campo, sulla base di una valutazione invero singolare, ossia che gli episodi in esame sarebbero addirittura inesistenti, non essendo stati visti, né riportati nei rapporti di gara, dall’arbitro e dai suoi due Assistenti ufficiali; che sia del tutto legittima la refertazione dei fatti da parte dei Commissari di Campo, evidentemente presenti ad essi, in assenza degli ufficiali di gara; che la loro obiettiva gravità, sotto il profilo della violazione del principio di correttezza e di fair-play, che deve informare ogni attività sportiva, non potesse essere ignorata dai medesimi Commissari di Campo; che, in ogni caso, il testo del reclamo e l’audizione, presso questa C.D., del presidente della società Internapoli Camaldoli, pur attentamente protesa alla riduzione delle responsabilità dei tesserati, in tutta evidenza appare sottolineare, per via indiretta, che si sia verificato un comportamento non ortodosso, da parte di un dirigente della società di controparte, nonché dei calciatori di entrambe le società. Quanto alla richiesta, proposta dalla società Pianura, che gli atti ufficiali di gara siano trasmessi all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., questa Commissione ritiene assolutamente esaustiva l’ampia ed approfondita istruttoria da essa medesima disposta ed eseguita e giudica che non sussista alcuna esigenza di ulteriori accertamenti. Invero, l’audizione dei Commissari di Campo appare ampiamente esplicativa e chiarificatrice, in relazione ai fatti in esame. Tanto premesso, questa Commissione ritiene di dover confermare le sanzioni pecuniarie, inflitte rispettivamente alle due società, nonché la squalifica a carico del massaggiatore della società Pianura, sig. Cafasso Armando, nonché la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Tarallo Marco e quella per sette gare, a carico del calciatore Di Franco Luca, entrambi della società Internapoli Camaldoli. Quanto, invece, alle squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo a carico degli altri calciatori, questa C.D. ritiene di doverle ridurre, ai fini della corrispondenza delle sanzioni all’effettiva gravità delle rispettive infrazioni, come segue: Minichino Giovanni (Internapoli Camaldoli), a cinque gare; di ridurre a due gare le squalifiche inflitte a carico dei calciatori Aprile Alfonso (Internapoli Camaldoli), Borrino Antonio e Montuoro Francesco (Pianura). P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento dei due distinti reclami, di ridurre le squalifiche a carico dei calciatori, come di seguito indicato: a cinque gare la squalifica a carico di Minichino Giovanni (Internapoli Camaldoli); a due gare le squalifiche a carico dei calciatori Aprile Alfonso (Internapoli Camaldoli), Borrino Antonio e Montuoro Francesco (Pianura); di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alle tasse reclamo, non versate.
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