COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARCHESA – GARA S.MARIA LA CARITA’ / MARCHESA DEL 3.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARCHESA – GARA S.MARIA LA CARITA’ / MARCHESA DEL 3.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., vista la richiesta della società Marchesa di accesso agli atti della gara S. Maria La Carità / Marchesa, rileva che la società istante non ha provveduto alla presentazione del conseguente reclamo. Pertanto, essendo venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio, questa Commissione, nel rispetto dell’art. 29, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive l’obbligo, a carico dell’Organo giudicante, di gravare della relativa tassa il reclamo, anche se soltanto preannunciato) DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, in quanto soltanto preannunciato; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Marchesa.
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