COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALFANESE – GARA CANNALONGA / ALFANESE DEL 14.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALFANESE – GARA CANNALONGA / ALFANESE DEL 14.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, mentre la posizione dei calciatori Tancredi Toribio, nato il 27.04.1984 e Laurito Toribio, nato il 14.03.1989, risultano regolari, quella del calciatore Antuoni Adriano, nato il 31.03.1982, è da considerare irregolare. I primi due calciatori, Tancredi e Laureto, erano stati espulsi dal campo in occasione della gara del 25.02.2007 e squalificati per due gare, come dal C.U. n. 73 dell’1.03.2007. Essi, di conseguenza, in ragione del principio dell’automatismo della sanzione, hanno scontato la prima giornata di squalifica nella gara immediatamente successiva a quella, innanzi citata, del 25.02.2007 (ovvero in quella del 3.03.2007, Cannalonga / Pixous 2002) e la seconda nella gara del 10.03.2007 (Marina / Cannalonga). Invero, nessuno dei due calciatori in argomento, risulta indicato nelle distinte ufficiali della società Cannalonga, nelle predette gare, per cui essi hanno entrambi scontato le due giornate di squalifica. Viceversa, il calciatore Antuoni Adriano, espulso dal campo nell’appena citata gara del 10.03.2007, Marina / Cannalonga, e squalificato per due gare, come dal C.U. n. 79 del 15.03.2007, pag. 2024, ha partecipato alla gara immediatamente successiva, ovvero quella di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, la sua posizione deve considerarsi irregolare agli effetti disciplinari, avendo egli partecipato alla gara medesima, pur ancora gravato da una sanzione di squalifica per due giornate. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Alfanese, di infliggere alla società Cannalonga, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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