COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PA.LI.VAR – GARA PA.LI.VAR / BOYS MARANO DEL 1.04.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PA.LI.VAR – GARA PA.LI.VAR / BOYS MARANO DEL 1.04.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, come risulta da documentazione agli atti della Commissione, il reclamo è stato sottoscritto dal sig. Nicola Liccardo, nella qualità di presidente della Pol. Pa.li.var. A quest’ultimo risulta essere stata inflitta la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., fino al 30.05.2007 (come dal C.U. n. 86 del 5.04.2007, pag. 2269), ovvero oltre i termini temporali per poter essere legittimato alla sottoscrizione del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Pa.Li.Var.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it