COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA DI BRIANO – GARA PA.LI.VAR. / VILLA DI BRIANO DEL 22.03.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA DI BRIANO – GARA PA.LI.VAR. / VILLA DI BRIANO DEL 22.03.2007 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è infondato. Invero, da ulteriore istruttoria svolta da questa C.D., ad integrazione di quella già eseguita dal Giudice Sportivo, mediante escussione del presidente della società Villa di Briano e deposito di documentazione, nonché attraverso l’audizione del direttore di gara, peraltro già sentito dal Giudice Sportivo, è emerso senza ombra di dubbio che il calciatore n. 15 Mazzarella Vincenzo è subentrato al n. 9 Catone Vincenzo. L’indicazione riportata dall’arbitro nel cosiddetto foglio di fine gara, secondo la quale il calciatore Catone Vincenzo era stato sostituito dal n. 14 Tomberli Ugo (che aveva svolto, precedentemente, le funzioni di assistente di parte dell’arbitro), è risultata il mero frutto di un errore materiale. Al riguardo, il direttore di gara (che, peraltro, aveva già esattamente riportato nel suo rapporto ufficiale la sostituzione del n. 9 con il n. 15 e non con il n. 14) ha precisato anche a questa C.D. che la firma da lui apposta sulla riserva scritta, consegnatagli dalla società Villa di Briano, configurava una dichiarazione di ricevimento del documento, non essendo di certo finalizzata ad attestare la veridicità di quanto in esso atto rappresentato dalla società medesima. Questa C.D., considerato che le ripetute dichiarazioni dell’arbitro della gara (che, giova ribadirlo, configurano fonti privilegiate di prova) sono del tutto conformi (indicazione nel rapporto ufficiale di gara; audizione presso il Giudice Sportivo; audizione presso questa C.D.), con la sola eccezione del già richiamato foglio di fine gara (che, tuttavia, come indicato anche in calce ad esso medesimo e come più volte segnalato sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – ad iniziare dal n. 1 del 1° luglio 2006 e da quelli degli anni precedenti – “non è atto ufficiale di gara”), ritiene di non poter accedere alla richiesta della società reclamante, che gli atti siano rimessi all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. Invero, a tale riguardo devono considerarsi assolutamente esaustivi gli accertamenti eseguiti dal Giudice Sportivo e da questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Villa di Briano.
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