COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA SIRIGNANO B / VISCIANO FIESTA DEL 24.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA SIRIGNANO B / VISCIANO FIESTA DEL 24.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO
La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Visciano Fiesta per la gara in epigrafe, relativo alla posizione del calciatore Auriemma Vincenzo, nato il 21.03.1953; visti gli atti ufficiali, rileva che esso deve essere dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 7.02.2007, con raccomandata postale n. 13005074557–3, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S. (sette giorni dallo svolgimento della gara). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Visciano Fiesta.
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