COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA SIRIGNANO B / VISCIANO FIESTA DEL 24.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VISCIANO FIESTA – GARA SIRIGNANO B / VISCIANO FIESTA DEL 24.01.2007 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Visciano Fiesta per la gara in epigrafe, relativo alla posizione dei calciatori Colucci Giovanni, nato il 6.04.1989 e Monteforte Giuseppe, nato il 23.10.1976, della società Sirignano “B”, rileva che esso è fondato. Invero, da accertamenti esperiti presso la Segreteria del C.R. Campania, risulta quanto segue: alla data della gara, di cui al reclamo in esame, il calciatore Colucci Giovanni aveva disputato sedici gare, sulle altrettante disputate dalla prima squadra della società medesima, che partecipa al Campionato Regionale di Prima Categoria 2006/2007; Monteforte Giuseppe, invece, quattro gare su sedici. Il calciatore Colucci Giovanni, di conseguenza, ha violato la prescrizione di cui all’at. 34, comma 1, N.O.I.F., la quale obbliga le società, partecipanti con più squadre a Campionati diversi, ad utilizzare, nelle gare del Campionato di Categoria inferiore (che, per la società Sirignano, è quello della gara di cui al reclamo in esame, ovvero il Campionato di Terza categoria), calciatori che, nella stagione in corso, abbiano disputato, nella squadra che partecipa al campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle disputate, alla data della gara gravata da reclamo. Di conseguenza, sulla base del combinato disposto tra il richiamato art. 34, comma 1, N.O.I.F., e l’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., la partecipazione del nominato calciatore alla gara in argomento è da considerare in posizione irregolare, agli effetti disciplinari. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Visciano Fiesta, di infliggere alla società Sirignano B, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa non versata.
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