COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI S.C. – GARA CASALETTO 2001 / LICUSATI DEL 14.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LICUSATI S.C. – GARA CASALETTO 2001 / LICUSATI DEL 14.04.2007 – 3^ CAT. – C.P. SA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta di spedizione di copia alla società controparte. Di conseguenza, è mancato il requisito essenziale per la validità del reclamo (come prescritto dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto sancito dall’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Licusati.
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