COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE IVONE CARMINE (JUVE TERTULLIANO) – GARA JUVE TERTULLIANO / VIRTUS QUADRIFOGLIO DEL 28.01.2007 – 3^ CAT. NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 31 maggio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORE IVONE CARMINE (JUVE TERTULLIANO) – GARA JUVE TERTULLIANO / VIRTUS QUADRIFOGLIO DEL 28.01.2007 – 3^ CAT. NAPOLI La C.D., letto il reclamo proposto dal calciatore Ivone Carmine della società Juve Tertulliano, sentito l’arbitro della gara, rileva che il reclamo è meritevole di parziale accoglimento. Invero, pur essendo il calciatore Ivone Carmine meritevole di sanzione per la condotta di particolare gravità tenuta nei confronti del direttore di gara, non può non rilevarsi che la pena debba, comunque essere commisurata all’effettiva entità dei fatti. Questa C.D., al fine di un’equa corrispondenza, ritiene di ridurre la sanzione a tutto il 31.12.2008. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.10.2008 la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Ivone Carmine; dispone la restituzione della tassa reclamo (versata nella misura ridotta, come prescritta per i tesserati, di euro 65,00).
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