COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 78 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTENASO VILLANOVA EMILIA avverso inibizione al 15.2.2007 dir.add.arb.BISCIONE FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 20.12.2007 gara CASTENASO – CERETOLESE del 17.12.2007

CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 78 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTENASO VILLANOVA EMILIA avverso inibizione al 15.2.2007 dir.add.arb.BISCIONE FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 20.12.2007 gara CASTENASO – CERETOLESE del 17.12.2007 L’A.S.CASTENASO VILLANOVA EMILIA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “in quanto il sig.BISCIONE ricusa ogni tipo di addebito, confermando nella maniera più assoluta che non ha commesso nessuno dei reati trascritti”. Infatti, esclude che il sig.BISCIONE abbia avuto nei confronti dell’arbitro atteggiamento intimidatorio o denigratorio nell’appoggiargli una mano sulla spalla e non sul collo, e senza stringere, con l’altra mano, la mano del direttore di gara. Inoltre esclude che il sig.BISCIONE abbia chiesto all’arbitro di non menzionare a referto l’accaduto. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che, a fine gara, il dir.add.arb.BISCIONE, accompagnandolo verso gli spogliatoi, stringendogli forte una mano e mettendogli un braccio al collo, gli contestava una direzione di gara non imparziale e, successivamente, mentre l’arbitro si apprestava a raggiungere la propria autovettura, esternava ancora scontento sull’arbitraggio, aggiungendo anche di avere conoscenze molto in alto e che, a referto l’arbitro non avrebbe potuto riportare di aver ricevuto offese, in quanto ciò non era accaduto, poichè egli si era limitato a stringergli la mano; - considerato che, fermi restando i gesti compiuti nell’abbracciare l’arbitro e nello stringergli a lungo la mano, esternando proteste e considerazioni negative sulla direzione di gara, a differenza di quanto si può leggere nella parte finale del provvedimento del G.S., l’intendimento del dir.add.arb.BISCIONE, così come descritto dall’arbitro e come confermato in questa sede, non era inteso ad indurlo ad omettere la segnalazione delle “rimostranze” esternategli, ma unicamente a precisargli che tali “rimostranze” non avrebbero potuto essere indicate a referto quali offese, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2007 la inibizione del dir.add.arb. BISCIONE FRANCESCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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