COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 79 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TURRIS avverso squalifica per 5 giornate calc.ARISTEI SIMONE, inibizione al 17.2.2007 ass.arb.SCOTTINI VITTORIO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 20.12.2006 gara TURRIS – RIVER CLUB del 17.12.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 79 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TURRIS avverso squalifica per 5 giornate calc.ARISTEI SIMONE, inibizione al 17.2.2007 ass.arb.SCOTTINI VITTORIO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 20.12.2006 gara TURRIS – RIVER CLUB del 17.12.2006 L’U.S.TURRIS, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che al termine della gara si accendeva una breve discussione fra tifosi e calciatori delle squadre. Nel contempo il direttore di gara, avviandosi agli spogliatoi “mentre scendeva i gradini dello stretto sottopassaggio (m. 1,20 di larghezza), veniva spinto da SCOTTINI VITTORIO, che cercava di allontanarlo dal parapiglia, mentre il calc.ARISTEI SIMONE, spintonato da altre persone, appoggiava le mani sul corpo dell’arbitro. Tutto ciò aveva comunque la durata di pochissimi secondi, in quanto la discussione aveva subito termine”. Nel far presente che “la gara è stata corretta e nessuna contestazione è stata rivolta al direttore di gara”, chiede un confronto fra il calc.ARISTEI, l’add.arb.SCOTTINI e l’arbitro. La Commissione, - premesso che l’art.30 comma 4 preclude la possibilità di contraddittorio tra le parti interessate e l’arbitro; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, nell’avviarsi verso gli spogliatoi : 1) aveva ricevuti sputi da parte di sostenitori locali; 2) nello scendere le scale aveva ricevuto due spinte dall’ass.arb.SCOTTINI e diverse spinte e strattonamenti da parte del calc.ARISTEI, gesti inequivocabilmente volontari e non accidentali; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando “in toto” i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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