COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 87 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIS TREBBO avverso squalifica per 2 giornate calc.BALBONI PIERO, per 3 giornate calc. COCCHI LUCA e GIACOBAZZI LUCA, al 25.1.2008 calc.CHILU DOMINIQUE e al 15.2.2007 all.PIETROBUONI MICHELE, inibizione al 15.2.2007 dir.acc.uff.GUIDI GIORGIO, dir.add.arb.GIACOBAZZI CLAUDIO, mass.GOTTI SILVANO, add.forza pubbl.sost.GUERNELLI GIOVANNI, ass.arb.BANDIERA ENZO e al 25.4.2007 add.forza pubbl.sost.GRAZIA CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2007 gara VIS TREBBO – FUNO del 21.1.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 87 RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIS TREBBO avverso squalifica per 2 giornate calc.BALBONI PIERO, per 3 giornate calc. COCCHI LUCA e GIACOBAZZI LUCA, al 25.1.2008 calc.CHILU DOMINIQUE e al 15.2.2007 all.PIETROBUONI MICHELE, inibizione al 15.2.2007 dir.acc.uff.GUIDI GIORGIO, dir.add.arb.GIACOBAZZI CLAUDIO, mass.GOTTI SILVANO, add.forza pubbl.sost.GUERNELLI GIOVANNI, ass.arb.BANDIERA ENZO e al 25.4.2007 add.forza pubbl.sost.GRAZIA CLAUDIO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 27 del 25.1.2007 gara VIS TREBBO – FUNO del 21.1.2007 La POL.VIS TREBBO, della quale è stato sentito il Presidente, criticando fermamente la conduzione della gara da parte dell’arbitro (mancanza di collaborazione con i giocatori e con gli assistenti di parte, estrema ed ingiustificata fiscalità, che ha innervosito giocatori, dirigenti e pubblico di entrambe le parti), ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) il calc.BALBONI PIERO è stato squalificato per 2 giornate perché veniva alle mani con un avversario, mentre invece si era solamente adoperato per dividere i due giocatori venuti alle mani; 2) il calc.GIACOBAZZI LUCA è stato squalificato per 3 giornate perché veniva alle mani con un avversario, perciò non si spiega perché non siano stati presi provvedimenti disciplinari anche nei confronti di tale giocatore del Funo; 3) il calc.COCCHI non ha offeso l’arbitro; 4) il calc.CHILU è stato espulso perché, a parere dell’arbitro, aveva applaudito ironicamente in seguito all’assegnazione di un rigore per il Funo. Alla comunicazione dell’espulsione protestava in maniera molto decisa ma senza assolutamente spintonare l’arbitro; veniva poi rapidamente accompagnato fuori dal campo dai propri compagni di squadra; 5) il dir.acc.uff.GUIDI GIORGIO ed il dir.add.arb.GIACOBAZZI CLAUDIO hanno accompagnato l’arbitro agli spogliatoi, per proteggerlo da ogni eventuale eccesso da parte del pubblico. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante le sanzioni a carico del calc.BALBONI, dell’all.PIETROBUONI, dei dirigenti GIACOBAZZI e GUIDI, del mass.GOTTI, dell’ass.BANDIERA e dell’add.forza pubbl.sost.GUERNELLI non viene presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - sentito l’arbitro, che ha confermato integralmente il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.GIACOBAZZI LUCA, veniva espulso per aver colpito con una gomitata il fianco di un giocatore avversario; 2) il calc.COCCHI, capitano della Pol.Vis Trebbo, espulso per doppia ammonizione, all’uscita dal terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva; 3) il calc.CHILU, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, rivolgeva all’arbitro epiteti offensivi e, all’esibizione del cartellino rosso, si avvicinava all’arbitro e lo spintonava con il petto, facendolo indietreggiare di due passi, reiterando le offese. Veniva poi allontanato da suoi compagni di squadra e nel lasciare il terreno di gioco indirizzava all’arbitro una frase minacciosa; 4) l’add.forza pubbl.sost.GRAZIA , a fine gara, afferrava rudemente l’arbitro per un braccio, indirizzandogli offese e minacce; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc.CHILU possa essere, comunque, punito con una sanzione maggiormente aderente agli addebiti mossigli, d e l i b e r a - di ridurre al 25.7.2007 la squalifica del calc.CHILU DOMINIQUE, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it