COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 89 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SALVATERRA avverso perdita gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 17.1.2007 gara COLOMBARO – SALVATERRA del 10.12.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 89 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SALVATERRA avverso perdita gara e penalizzazione di 1 punto in classifica delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 26 del 17.1.2007 gara COLOMBARO – SALVATERRA del 10.12.2006 L’A.S.SALVATERRA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) al momento del triplice fischio finale mancavano ancora 2 minuti al completamento del dichiarato ricupero di 8 minuti; 2) prima che l’arbitro 630 ammettesse l’avvenuta dimenticanza sono trascorsi almeno 2 minuti e “la maggior parte dei giocatori di entrambe le squadre si era già recata negli spogliatoi”; 3) quando l’arbitro è entrato nel ns.spogliatoio i giocatori erano già pronti per andare sotto la doccia; 4) “da parte dei ns.tesserati non è mai stata pronunciata la parola rinuncia e, in ogni caso l’arbitro non ha seguito la procedura prevista dalla regola 8 del Gioco del Calcio, punto 4” (Comunicazione al capitano e richiesta di apposita dichiarazione scritta). Chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la ripetizione della gara. La Comissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario con l’allegato ed il supplemento, ha precisato : 1) che allorquando ha erroneamente emesso il triplice fischio di chiusura della gara, mancava ancora un minuto di gioco; 2) essendogli stato fatto rilevare l’errore, ha immediatamente richiamato i giocatori delle due squadre, che stavano avviandosi verso gli spogliatoi, per riprendere e terminare la gara. I giocatori dell’ A.S.Colombaro sono tutti ritornati sul terreno di gioco e si sono dichiarati disponibili a riprendere il gioco. Almeno 9 giocatori dell’A.S.SALVATERRA non avevano ancora raggiunto gli spogliatoi ma, su sollecitazione del loro allenatore si sono portati, correndo, verso gli spogliatoi; 3) andato nello spogliatoio dell’A.S.SALVATERRA, invitava il capitano a fare rientrare la squadra sul terreno di gioco, sentendosi rispondere che, per loro, la partita era finita e che non avevano intenzione di riprenderla; 4) a questo punto, rendendosi conto che non vi era altra cosa da fare, ritornava sul campo e congedava i giocatori dell’A.S.Colombaro; - valutato il caso di specie come rientrante nella normativa della Regola 7 del Gioco del Calcio – Durata della gara ; - verificato che, in relazione a quanto refertato dall’arbitro e dallo stesso precisato in sede di audizione , non risultavano circostanze ostative alla ripresa della gara, giusto quanto previsto dall’applicazione della Regola summenzionata, secondo l’interpretazione contenuta nella Guida Pratica dell’A.I.A. in argomento, ripresa non potutasi effettuare per l’abbandono del campo da parte dei giocatori dell’A.S.SALVATERRA, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.S.SALVATERRA, con la conferma dei provvedimenti impugnati : perdita della gara per 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it