COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 92 RECLAMO PROPOSTO DA POL.JUVENILIA avverso squalifica all’1.5.2007 all.GARBUGLIA STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 dell’1.2.2007 gara JUVENILIA – SAN MARTINO IN PEDRIOLO del 28.1.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 92 RECLAMO PROPOSTO DA POL.JUVENILIA avverso squalifica all’1.5.2007 all.GARBUGLIA STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 28 dell’1.2.2007 gara JUVENILIA – SAN MARTINO IN PEDRIOLO del 28.1.2007 La POL.JUVENILIA, della quale è stato ascoltato il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che “l’all.GARBUGLIA ha senz’altro richiamato, più volte, i suoi giocatori invitandoli a svegliarsi, ad essere più incisivi, ad essere più grintosi, anche se il risultato era compromesso. Tali esortazioni, tuttavia, possono essere state male interpretate dall’arbitro che, in questo incitamento ai suoi ragazzi, ha interpretato un invito al gioco violento”. Sostiene che l’all.GARBUGLIA non abbia rivolto all’arbitro espressioni offensive, anche se, a fine gara, avendo chiesto chiarimenti all’arbitro e non avendo ricevuto risposta, ha vivacemente protestato per tale comportamento. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che l’all.GARBUGLIA è stato allontanato dal terreno di gioco perché incitava i calciatori della sua squadra a giocare più duro e violento, rivolgendo all’arbitro frasi irriguardose e, terminata la gara, aspettava l’arbitro davanti agli spogliatoi, reiterando le esternazioni, contenenti anche epiteti offensivi; - ritenuto che il comportamento riprovevole dell’all.GARBUGLIA, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre all’1.4.2007 la squalifica dell’all.GARBUGLIA STEFANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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