COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 99 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATHLETIC FELSINA avverso squalifica al 15.11.2007 calc.CAVINA GABRIELE delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2007 gara ATHLETIC FELSINA – KIMERA del 31.1.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 del 07/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
99 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ATHLETIC FELSINA
avverso squalifica al 15.11.2007 calc.CAVINA GABRIELE
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 15.2.2007
gara ATHLETIC FELSINA – KIMERA del 31.1.2007
L’A.S.ATHLETIC FELSINA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento sostenendo che il calc.CAVINA ha si protestato vibratamente, lasciandosi andare ad espressioni offensive
nei confronti dell’arbitro, non ha, comunque, proferito offese circa affetti famigliari dell’arbitro e “non reiterava gravi offese nei
confronti della classe arbitrale e degli organi Giustizia Sportiva, ma invitato dall’arbitro a lasciare il terreno di gioco, usciva”,
posizionandosi sulla porta degli spogliatoi, che nella palestra sono molto vicini al terreno di gioco”. Aggiungendo che il
calc.CAVINA si dice rammaricato dell’accaduto e porge le sue scuse all’arbitro, chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale
si rileva che il calc.CAVINA, espulso per offese e minacce all’arbitro, non intendeva lasciare il terreno di gioco, continuando
le esternazioni; informato che del suo comportamento sarebbe stata fatto esatto riferimento nel referto di gara, si portava a
bordo campo urlando ancora all’arbitro frasi gravemente minacciose, scurrili ed offensive, queste ultime estese anche alla
categoria arbitrale ed agli organi della giustizia sportiva;
- valutato assai riprovevole l’atteggiamento assunto dal calc.CAVINA, ritenendo comunque che la
sanzione a suo carico debba essere maggiormente commisurata a quanto addebitatogli,
-
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.6.2007 la squalifica del calc.CAVINA GABRIELE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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