COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 102 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GIOVANILE RIMINI avverso squalifica per 2 giornate calc.GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.CONTE LUCA, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 102 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2007 gara FONTANELLE – GIOVANILE RIMINI del 27.2.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
102 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GIOVANILE RIMINI
avverso squalifica per 2 giornate calc.GUIDI LUCA, per 4 giornate calc.CONTE LUCA, penalizzazione di 1 punto
in classifica e ammenda di € 102
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 34 dell’8.3.2007
gara FONTANELLE – GIOVANILE RIMINI del 27.2.2007
Il ricorso proposto dall’A.C.GIOVANILE RIMINI – che aveva fatto richiesta di audizione e che era stata regolarmente
invitata, senza presentarsi all’odierno dibattimento - non può essere preso in esame in quanto sottoscritto da persona inibita ai
sensi dell’art.14 comma 1 lett.e) (“inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a
rappresentare le società nell’ambito federale”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso,
aggiungendo comunque che la sanzione a carico del calc.GUIDI, risulta non impugnabile, ai sensi dell’art.41 comma 3 del C.G.S.
CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE D
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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