COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie D 103 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PALLAVICINO avverso squalifica per 5 giornate calc.KORIC NARCIS delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 33 del 7.3.2007 gara PARMA 80 – PALLAVICINO del 20.2.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CALCIO A CINQUE – Serie D
103 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PALLAVICINO
avverso squalifica per 5 giornate calc.KORIC NARCIS
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 33 del 7.3.2007
gara PARMA 80 – PALLAVICINO del 20.2.2007
La POL.PALLAVICINO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
dichiarando che “il giocatore in effetti ritiene non veritieri i fatti addebitati alla sua persona, asserendo di essere entrato in campo
dopo il brutto fallo commesso ai danni di un suo compagno e di aver spinto a mani aperte e non con i gomiti il giocatore
avversario”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, a conferma del referto originario, ha precisato che, subito dopo
la sospensione della gara, il calc.KORIC, provenendo dalla panchina, colpiva con i gomiti la schiena di un giocatore avversario che
cadeva a terra;
- ritenuto che il gesto compiuto dal calc.KORIC possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 giornate di gara la squalifica del calc.KORIC NARCIS.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie D 103 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PALLAVICINO avverso squalifica per 5 giornate calc.KORIC NARCIS delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 33 del 7.3.2007 gara PARMA 80 – PALLAVICINO del 20.2.2007"