COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie D 103 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PALLAVICINO avverso squalifica per 5 giornate calc.KORIC NARCIS delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 33 del 7.3.2007 gara PARMA 80 – PALLAVICINO del 20.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – Serie D 103 RECLAMO PROPOSTO DA POL.PALLAVICINO avverso squalifica per 5 giornate calc.KORIC NARCIS delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 33 del 7.3.2007 gara PARMA 80 – PALLAVICINO del 20.2.2007 La POL.PALLAVICINO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che “il giocatore in effetti ritiene non veritieri i fatti addebitati alla sua persona, asserendo di essere entrato in campo dopo il brutto fallo commesso ai danni di un suo compagno e di aver spinto a mani aperte e non con i gomiti il giocatore avversario”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, a conferma del referto originario, ha precisato che, subito dopo la sospensione della gara, il calc.KORIC, provenendo dalla panchina, colpiva con i gomiti la schiena di un giocatore avversario che cadeva a terra; - ritenuto che il gesto compiuto dal calc.KORIC possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 3 giornate di gara la squalifica del calc.KORIC NARCIS. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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