COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.CIVITELLA per presunta irregolarità gara CIVITELLA – BERTINORO del 19.2.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.CIVITELLA per presunta irregolarità gara CIVITELLA – BERTINORO del 19.2.2007 Il reclamo proposto dal F.C.CIVITELLA non può essere preso in esame perché proposto, il 15.3.2007, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”) ed anche perché inviato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello indicato nell’annuario delle Società. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dal F.C.CIVITELLA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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