COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FRATTA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc.ALNI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 22.3.2007 gara CAVA SAIV – FRATTA TERME del 18.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.FRATTA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc.ALNI MARCO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 36 del 22.3.2007 gara CAVA SAIV – FRATTA TERME del 18.3.2007 L’A.C.FRATTA TERME ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “il calc.ALNI, durante l’azione di gara nella quale è avvenuto il fatto, ha tenuto un comportamento non idonea al regolamento, colpendo al petto un giocatore avversario con un braccio proteso verso l’alto, senza alcun intento o volontà di arrecare danno fisico al tesserato della Cava Saiv e, accortosi dell’accaduto, si è immediatamente scusato con il giocatore avversario ed all’atto della Decisione del direttore di gara che gli comminava l’espulsione diretta, ha abbandonato il terreno di gioco senza alcuna protesta”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.ALNI, in azione di gioco, colpiva volontariamente con una gomitata al volto un giocatore avversario che lo stava contrastando, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.ALNI MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it