COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 116 RECLAMO PROPOSTO DA CLUB SPORT CULT.MARRADESE avverso squalifica al 14.12.2007 all.CASADIO GUIDO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 34 del 14.3.2007 gara MODIGLIANA – MARRADESE dell’11.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 116 RECLAMO PROPOSTO DA CLUB SPORT CULT.MARRADESE avverso squalifica al 14.12.2007 all.CASADIO GUIDO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 34 del 14.3.2007 gara MODIGLIANA – MARRADESE dell’11.3.2007 Il CLUB SPORT.CULT.MARRADESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento “contestando innanzitutto il gravemente irriguardoso, non avendo mai offeso il Direttore di gara, né in alcun modo teneva atteggiamento intimidatorio, né alzando il dito nel petto, né la mano aperta verso lo stesso D.d.G.. Contestiamo inoltre l’intervento della forza pubblica sostitutiva, in quanto non presente”. “Il sig.CASADIO non solo non metteva il dito entro il petto o alzava la mano conto il D.d.G., ma non lo sfiorava neppure con un fiore. Si dice disponibile ad un confronto con il Direttore di Gara e chiede una riduzione della squalifica di almeno 7/8 mesi. La Commissione, - premesso che l’art.30 comma 4 esclude “il contraddittorio fra gli ufficiali stessi e le parti interessate”; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo che, all’intervallo, l’all.CASADIO gli rivolgeva vibrate proteste e frasi irriguardose, spingendogli più volte il dito indice contro il petto; comunicatogli di non presentarsi in panchine alla ripresa del gioco, reiterava ancora le proteste e lo accompagnava sino allo spogliatoio, spingendolo ad entrare con una mano aperta sul petto; nei pressi erano alcuni dirigenti della squadra ospitante, fra i quali due addetti alla sostituzione della forza pubblica , che si adoperavano per impedire qualsiasi altra intemperanza; - valutato che il deplorevole comportamento messo in atto dall’all.possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata all’accaduto, d e l i b e r a - di ridurre al 14.9.2007 la squalifica dell’all.CASADIO GUIDO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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