COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MAGNANI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 28.3.2007 gara FUSIGNANO – BARACCA del 25.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.MAGNANI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 28.3.2007 gara FUSIGNANO – BARACCA del 25.3.2007 L’A.S.FUSIGNANO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc.MAGNANI, al termine del primo tempo,rivolgeva all’arbitro una frase di pacata protesta e l’arbitro gli rispondeva irridendolo, in quanto portatore di una maschera protettiva ed il calc.MAGNANI tacciava l’arbitro di maleducazione. Successivamente l’arbitro comunicava al capitano che il calc.MAGNANI era espulso. Pur ammettendo che il calc.MAGNANI non avrebbe dovuto replicare all’atteggiamento irridente dell’arbitro e ribadendo che lo stesso calciatore non ha offeso il direttore di gara, chiede di essere sentita ed una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che il reclamo, che risulta spedito il 31.3.2007 è pervenuto solo in data odierna, e che, pertanto, non è stato possibile disporre, nelle forme consuete, la convocazione dell’A.S.FUSIGNANO CALCIO, che, comunque è stata informata per le vie brevi e non è presente all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, assicurando di non aver rivolto al calc.MAGNANI la frase attribuitagli, ha ribadito che il calciatore , al termine della prima frazione di gioco, avvicinatoglisi, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, reiterate dopo aver avuto conoscenza della sua espulsione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MAGNANI DAVIDE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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