COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 124 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.CASTELNUOVO per presunta irregolarità gara CASTELNUOVO – FOLGORE BAGNO del 18.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 124 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.CASTELNUOVO per presunta irregolarità gara CASTELNUOVO – FOLGORE BAGNO del 18.3.2007 Il reclamo proposto dal F.C.CASTELNUOVO non può essere preso in esame perché proposto, il 2.4.2007, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dal F.C.CASTELNUOVO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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