COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 127 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TRE MARTIRI avverso inibizione al 28.4.2007 dir.acc.uff.FABBRI ANDREA e all’1.7.2007 dir.PINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 4.4.2007 gara TRE MARTIRI – CELLA PONTE del 31.3.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
127 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.TRE MARTIRI
avverso inibizione al 28.4.2007 dir.acc.uff.FABBRI ANDREA e all’1.7.2007 dir.PINI GIANLUCA
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 4.4.2007
gara TRE MARTIRI – CELLA PONTE del 31.3.2007
L’A.S.TRE MARTIRI, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti
significando che : 1) il sig.FABBRI non ha mai rivolto alcuna offesa personale, diretta o indiretta, all’arbitro; 2) “il sig.PINI
non è entrato in campo senza averne titolo ma, in quanto legale rappresentante dell’A.S.TRE MARTIRI per chiedergli
spiegazioni; non è in nessuna maniera ed in nessun momento entrato in contatto fisico con il direttore di gara e non gli ha
mai rivolto alcuna offesa personale, diretta o indiretta”. Chiede l’annullamento delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso relativa alla inibizione al 28.4.2007 del dir.acc.uff.FABBRI ANDREA non
può essere presa in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.41
del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori
squalificati sino ad 1 mese”, parte che, conseguentemente,viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, pur confermando le offese e le frasi irriguardose rivoltegli
dal dir.PINI, ha, comunque, fornito precisazioni sulla dinamica della spinta ricevuta dallo stesso dirigente, precisazioni che
consentono di valutare che il comportamento messo in atto dal dir.PINI possa essere punito con una sanzione più
contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre all’1.6.2007 l’inibizione del dir.PINI GIANCARLO, fermo restando l’altro provvedimento
impugnato.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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