COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 134 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA per presunta irregolarità gara S.FAUSTINO – ALBINEA del 24.9.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 26/04/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
134 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA
per presunta irregolarità
gara S.FAUSTINO - ALBINEA del 24.9.2006
Il reclamo proposto dall’U.S.ALBINEA, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in
esame perché proposto, il 17.4.2007, ben oltre il termine previsto dall’art.42 comma 3 del C.G.S.(“I reclami avverso la
posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti
alla Commissione Disciplinare nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa”).
La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dall’U.S.ALBINEA
e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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