COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 198 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE per presunta irregolarità gara CORREGGESE – FOLGORE BAGNO del 4.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 198 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.CORREGGESE per presunta irregolarità gara CORREGGESE – FOLGORE BAGNO del 4.3.2007 L’A.C.CORREGGESE eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all’oggetto, cui avrebbe preso parte il calc.COPELLI MARCO (nato il 7.2.1987), matricola FIGC 3696562 “il quale a nostro parere si trova in posizione irregolare di tesseramento. Il medesimo giocatore infatti, avente status di giovane di serie, nell’estate 2006 era stato trasferito a titolo temporaneo dall’A.C.Reggiana 1919 spa alla ns.Società, in seguito, nel mese di gennaio 2007, è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del prestito. La Lega Professionisti Serie C, nel mese di febbraio 2007, ci ha inviato una comunicazione dalla quale il rientro del ragazzo alla società Reggiana risulta avere decorrenza 29 gennaio 2007; eppure ci risulta che il medesimo calciatore abbia giocato nella Folgore Bagno già il 28 gennaio 2007(gara Cadelboschese-Folgore Bagno). A questo punto ci viene da dire che il trasferimento dalla Reggiana alla FOLGORE BAGNO è stato spedito prima della effettiva validità della risoluzione consensuale, con conseguente irregolarità del tesseramento del calc.COPELLI MARCO in favore della società FOLGORE BAGNO. Chiediamo pertanto che ci venga assegnata la vittoria per 3 – 0, giusto quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva”. La Commissione, - premesso che la decisione sul presente reclamo, già esaminato nella riunione del 26.3.2007, era stata rinviata in attesa di accertamenti per i quali era stata interessata la Commissione Tesseramenti F.I.G.C.-Roma; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che la citata Commissione Tesseramenti, nella riunione del 17.5.2007 – C.U. n.26/D ha ”dichiarato valido il trasferimento a titolo temporaneo del calc.COPELLI MARIO, nato il 7.2.1987, in favore della U.S.FOLGORE BAGNO con decorrenza dal 29.01.07”; - valutata, conseguentemente, regolare la presenza in campo del calc.COPELLI nella gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dall’A.C.CORREGGESE, confermando il risultato conseguito sul campo : CORREGGESE 0 – FOLGORE BAGNO 1. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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