COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 199 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAVOLA per presunta irregolarità gara FOLFORE BAGNO – CAVOLA dell’11.3.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 199 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAVOLA per presunta irregolarità gara FOLFORE BAGNO - CAVOLA dell’11.3.2007 L’U.S.CAVOLA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all’oggetto “in quanto intendiamo tutelarci perché la squadra della U.S.FOLGORE BAGNO schierava in campo, come da distinta giocatori da loro compilata, il giocatore COPELLI MARCO, nato il 7.2.1987, titolare di carta d’identità AM8560562, rilasciata dal Comune 1047 di Correggio, tesserato in ritardo rispetto ai termini previsti dalle norme federali. Chiede di invalidare il risultato finale dell’incontro sopra citato e di aver vinta la partita a tavolino come da regolamento”. La Commissione, - premesso che la decisione sul presente reclamo, già esaminato nella riunione del 26.3.2007, era stata rinviata in attesa di accertamenti per i quali era stata interessata la Commissione Tesseramenti F.I.G.C.-Roma; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che la citata Commissione Tesseramenti, nella riunione del 17.5.2007 – C.U. n.26/D ha ”dichiarato valido il trasferimento a titolo temporaneo del calc.COPELLI MARIO, nato il 7.2.1987, in favore della U.S.FOLGORE BAGNO con decorrenza dal 29.01.07”; - valutata, conseguentemente, regolare la presenza in campo del calc.COPELLI nella gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dall’U.S.CAVOLA, confermando il risultato conseguito sul campo : FOLGORE BAGNO 2 – CAVOLA 0. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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