COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 200 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ROTTOFRENO avverso squalifica per 3 giornate calc.SUTTI DAVIDE e TRAMELLI ANDREA, per 4 giornate calc.VIGEVANI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 3.5.2007 gara ROTTOFRENO – AUDACE MEDESANESE del 29.4.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
200 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.ROTTOFRENO
avverso squalifica per 3 giornate calc.SUTTI DAVIDE e TRAMELLI ANDREA, per 4 giornate
calc.VIGEVANI DAVIDE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 3.5.2007
gara ROTTOFRENO – AUDACE MEDESANESE del 29.4.2007
Il F.C.ROTTOFRENO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) per il
calc.SUTTI “le frasi a lui attribuite sono vere, ma escludono tassativamente gli aggettivi offensivi riportati, mai proferiti”: 2)
circa il calc.TRAMELLI, dal referto “non si intravede un atteggiamento intimidatorio, ma da persona educata, che
societariamente rimproveriamo, ma che riteniamo dette in uno stato d’animo particolarmente amareggiato ed ironico”; 3)
per il calc.VIGEVANI “non riteniamo atteggiamento intimidatorio le espressioni ironiche, gonfie di amarezza, rivolte al
direttore di gara, tanto meno la pacca sulla spalla intesa, ironicamente, come un saluto ed il ragazzo dichiara di non aver
assolutamente proferito volgari epiteti”. “Per quanto riguarda il pallone calciato verso la direzione del direttore di gara, si
segnala che fra le tante persone accanto a lui, vi era anche il ns.tesserato Speroni Massimo quale segnalinee che
accompagnava l’arbitro agli spogliatoi ed al quale il pallone era indirizzato per il recupero, tanto è che colpiva
involontariamente e di rimbalzo la parte bassa della gamba del direttore di gara, tutto a significare la non volontarietà del
fatto e la non violenza del medesimo. Inoltre le frasi attribuite al VIGEVANI sono state proferite ad uso del linguaggio
(purtroppo) giovanile usate con superficiale educazione e certamente ingigantite nel loro significato dall’arbitro”. Chiede
una equilibrata revisione delle sanzioni inflitte ed un eventuale contraddittorio con l’arbitro.
La Commissione,
- premesso che l’art.30 comma 4 del C.G.S. stabilisce che “non è consentito il contraddittorio tra gli
ufficiali di gara e le parti interessate”;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine
gara : 1) il calc.TRAMELLI, applaudendo ironicamente, gli rivolgeva una frase offensiva, dandogli poi delle “pacche”
sulle spalle, reiterando le esternazioni anche quando un suo compagno di squadra interveniva per allontanarlo; 2) il
calc.SUTTI, gli urlava in faccia frasi offensive ed alludenti ad una conduzione non imparziale della gara, reiterando le
esternazioni anche quando un suo compagno di squadra interveniva per allontanarlo; 3) il calc.VIGEVANI,
applaudendo, gli rivolgeva frasi ironiche, e , battendogli energicamente una mano sulla spalla, gli indirizzava frasi
offensive, e, nell’allontanarsi, calciava, da una distanza di circa due metri, volontariamente il pallone in direzione
dell’arbitro, raggiungendolo ad una gamba, e nuovamente, gli rivolgeva una frase offensiva;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi,
le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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