COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 201 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.FARO COOP avverso inibizione al 30.4.2008 ass.PEDRETTI GIANPIERO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 18.4.2007 gara MADONNA DI SOTTO – FARO del 15.4.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
201 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.FARO COOP
avverso inibizione al 30.4.2008 ass.PEDRETTI GIANPIERO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 18.4.2007
gara MADONNA DI SOTTO – FARO del 15.4.2007
Il C.S.FARO COOP, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo
presente che, dopo che un giocatore avversario aveva colpito con un pugno un calciatore del C.S.FARO, che reagiva con un calcio ed
era espulso dall’arbitro, l’ass.PEDRETTI rivolgeva offese al giocatore avversario che, insieme ad un compagno, spingeva
il’ass.PEDRETTI contro la rete, lo colpiva al volto, facendogli cadere gli occhiali e sanguinare ai denti. I due cercavano di raggiungere
gli spogliatoi, ma dopo ¾ metri l’ass.PEDRETTI “essendo stato aggredito ed umiliato, colpiva uno di loro con la bandierina”. “Riteniamo
che l’ass.PEDRETTI abbia sbagliato a reagire in quel modo, come lui stesso riconosce, però vi invitiamo ad analizzare la situazione nel
suo contesto generale”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che,
a fine gara, l’ass.PEDRETTI inseguiva due giocatori avversari e colpiva con la bandierina alla testa, per due volte un giocatore del
FARO e per una volta un altro giocatore della medesima compagine;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le
decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 30.4.2008 dell’ass.PEDRETTI GIANPIETRO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 201 RECLAMO PROPOSTO DA C.S.FARO COOP avverso inibizione al 30.4.2008 ass.PEDRETTI GIANPIERO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 39 del 18.4.2007 gara MADONNA DI SOTTO – FARO del 15.4.2007"