COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 203 RECLAMO PROPOSTO DA S.P.SANGIOVANNESE avverso squalifica al 9.5.2011 calc.FELLETTI NINO e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 43 del 9.5.2007 gara SANGIOVANNESE – OSPITALESE del 6.5.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 203 RECLAMO PROPOSTO DA S.P.SANGIOVANNESE avverso squalifica al 9.5.2011 calc.FELLETTI NINO e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 43 del 9.5.2007 gara SANGIOVANNESE – OSPITALESE del 6.5.2007 La S.P.SANGIOVANNESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che, se anche il calc.FELLETTI ha sbagliato, “il direttore di gara non è stato colpito da un calcio alla schiena che lo ha fatto scivolare lungo la scala, ma ha ricevuto un calcetto leggero, però anche questo condannabile”. “Il ragazzo ha sbagliato ed è giusto che paghi, però così sembra troppo”. “Per l’ammenda, il ricorso non è per i 100 euro, ma perché abbiamo una tifoseria veramente esemplare, e non ci sembra giusto macchiarla con una sanzione”. Chiede una sensibile riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato : 1) che, a fine gara, mentre si apprestava a scendere le scale del sottopassaggio, il calc.FELLETTI lo colpiva con una forte pedata alla schiena che lo faceva barcollare, ma non cadere in quanto repentinamente sorretto da un addetto alla forza pubblica sostitutiva, e gli procurava dolore perdurante per circa un paio d’ore; 2) di essere certo che le offese proferite, da circa la metà del secondo tempo sino al termine dell’incontro, provenivano da tifosi della SANGIOVANNESE; - valutato che l’assai riprovevole gesto compiuto dal calc.FELLETTI in un unico rapido svolgimento possa essere punito con una sanzione importante seppur maggiormente commisurata all’infrazione commessa, d e l i b e r a - di ridurre al 9.5.2010 la squalifica del calc.FELLETTI NINO, ferma restando l’ammenda di € 100 a carico della S.P.SANGIOVANNESE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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