COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTASOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.3.2007 CARICO DEL CALCIATORE SERILLI ELIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINVIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 16 DEL 28.12.2006 (Gara: GAVIGNANO – MONTASOLA del 23.12.2006 – Campionato III Categoria Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTASOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 2.3.2007 CARICO DEL CALCIATORE SERILLI ELIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINVIALE DI RIETI CON COM. UFF. N. 16 DEL 28.12.2006
(Gara: GAVIGNANO – MONTASOLA del 23.12.2006 – Campionato III Categoria Rieti)
La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;
visto il reclamo in epigrafe, nel quale la Società MONTASOLA afferma che a fine gara il calciatore della propria squadra SERILLI ELIO, in modo energico ma educato, affrontava l’arbitro considerandolo responsabile, per un errore commesso su di una valutazione di un fallo, della rete realizzata dalla squadra avversaria.
Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante emerge che il già citato calciatore della Società MONTASOLA, SERILLI ELIO, al termine del’incontro, rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive e nel contempo ne ostacolava il rientro negli spogliatoi reiterando per circa cinque minuti le offese, minacciandolo.
Come più volte detto in tali circostanze, allorchè esiste discordanza tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l’arbitro nel proprio rapporto che, ai sensi dell’artr. 25 del C.G.S., è da considerearsi fonte unica e privilegiata di prova, prevale il contenuto del referto arbitrale.
Considerato che, alla luce di quanto sopra, la sanzione comminata al calciatore SERILLI ELIO dal Giudice Sportivo competente è del tutto congrua rispetto ai fatti accaduti in campo;
DELIBERA
Di respingere il reclamo presentato dalla Società MONTASOLA confermando la squalifica al calciatore SERILLI ELIO fino al 2.3.2007.
La tassa reclamo va incamerata.
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