COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA’ GIOVENTU’ SORANA PER POSIZIONE IRREGOLARE TUZI GIOVANNI (TESS. FONTECHIARI) ALLA GARA FONTECHIARI – GIOVENTU’ SORANA DEL 17.12.2006 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 11/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SOCIETA’ GIOVENTU’ SORANA PER POSIZIONE IRREGOLARE TUZI GIOVANNI (TESS. FONTECHIARI) ALLA GARA FONTECHIARI – GIOVENTU’ SORANA DEL 17.12.2006 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; lette le controdeduzioni della Società FONTECHIARI; rilevato che la reclamante eccepisce l’irregolare posizione del calciatore TUZI GIOVANNI (FONTECHIARI) in quanto, a suo parere, la lista di trasferimento da loro consegnata al calciatore l’ultimo giorno utile per i movimenti, il 14.11.2006 alle ore 19.30, non poteva essere stata inoltrata nello stesso giorno al competente Comitato. Considerato che dalla documentazione acquisita dall’Ufficio Tesseramenti, emerge che il plico postale contenente la lista di trasferimento risulta inviato dall’Ufficio Postale di Fontechiari il 14.11.2006 e pervenuto il 16.11.2006 come da timbri ad inchiostro apposti sulla busta ed il tesseramento per il FONTECHIARI risulta avere decorrenza dal 14.11.2006. Ritenuta la posizione del calciatore assolutamente regolare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo FONTECHIARI – GIOVENTU’ SORANA 4 – 0 La tassa reclamo va incamerata.
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